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Manutenzione Antincendio

 Al punto 6.4 dell'allegato VI del D.M. del 10 marzo 1998 viene indicato esplicitamente che "il datore di lavoro è responsabile delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio" che "deve attuare la sorveglianza il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti" e che "l'attività di controllo periodico e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato”.

 

Riconoscendo imprescindibile quanto detto sopra, la legge menziona l’obbligatorietà del datore di lavoro a garantire la corretta efficienza delle attrezzature antincendio.

Tale requisito ovviamente si garantisce per mezzo di operazioni temporali effettuate da Personale Tecnico Qualificato.

 

La EFIS SRL - Antincendio, fornisce un Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria a tutte quelle Aziende/Ditte che necessitano di una prestazione qualificata.

La Manutenzione Antincendio, ad oggi, è governata da Normative Tecniche (UNI) che descrivono in ogni dettaglio le procedure essenziali da effettuare in fase di Manutenzione.

Pertanto, ci sembra consono far presente che la manutenzione delle attrezzature antincendio è da effettuarsi con una tempistica differente a quella per gli impianti antincendio.

Di seguito il dettaglio:

 

MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO

 



 

 PER SAPERNE DI PIU’

 Nell'allegato VI del decreto ministeriale D.M. del 10 marzo 1998 si cerca di dare l'organizzazione del contesto in cui le procedure per il controllo e la manutenzione devono essere espletate fornendo una serie di termini, procedure e competenze.

Inoltre nell'art.4 vengono resi cogenti i criteri per l'individuazione delle corrette modalità tecniche di intervento ai fini del controllo e della manutenzione.

 Al punto 6.2 dell'allegato VI del D.M. del 10 marzo 1998 sono espresse le definizioni essenziali con le quale si vuole caratterizzare l'attività di controllo e manutenzione disposta dal decreto. Sono individuate: 

ü  La Sorveglianza;

ü  Il Controllo;

ü  Il Controllo periodico;

ü  La Manutenzione distinta in ordinaria e straordinaria.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 547 dell 27/04/1955, art. 34 punto c, "Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio"
- D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4”